STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE LAUREATI DELL’UNIVERSITÀ DI PAVIA

ART. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

1.1 E’ costituita in Pavia, ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile (Disciplina delle associazioni, riconosciute e non, delle fondazioni e dei comitati) e del DPR 10 febbraio 2000 nr. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto), una Associazione denominata “Associazione Laureati dell’Università di Pavia”.

1.2 L’Associazione Laureati dell’Università di Pavia, in seguito “Associazione”, ha sede legale a Pavia, in Corso Strada Nuova, 65.

1.3 Il Consiglio Direttivo potrà istituire sedi secondarie e rappresentanze anche all’estero. Qualora istituite, tali rappresentanze saranno definite “Antenne dell’Associazione Laureati dell’Università di Pavia”.

 

ART. 2 – SCOPO E OGGETTO

2.1 L’Associazione è apolitica e aconfessionale e si propone di realizzare, di concerto con l’Università di Pavia, di seguito “Università”, una comunità di alumni che contribuisca allo sviluppo, alla valorizzazione e all’accrescimento della reputazione dell’Università. Nello svolgimento della propria missione l’Associazione intende favorire lo sviluppo delle relazioni culturali e professionali tra gli associati al fine di accrescere e rafforzare la base associativa nonché concorrere alla creazione di relazioni fra gli associati, l’Università e gli alumni dei Collegi.

2.2 L’Associazione non ha scopo di lucro, né diretto, né indiretto.

2.3 Per il raggiungimento dello scopo sociale l’Associazione può in via esemplificativa e non tassativa:

a) promuovere e sviluppare iniziative volte alla valorizzazione del patrimonio storico, culturale e scientifico dell’Università;
b) realizzare iniziative culturali, artistiche, ricreative e sportive al fine di diffondere i valori cui si ispira l’Università;
c) valorizzare il ruolo dei laureati dell’Università, il loro senso di appartenenza nonché l’importanza e la rilevanza che essi rappresentano nel tempo per la loro Alma Mater;
d) promuovere lo scambio di esperienze e il networking fra gli associati anche per favorire l’ingresso dei giovani laureati nel mondo delle professioni;
e) collaborare con gli organi di governo dell’Università e della Fondazione Alma Mater Ticinensis per favorire un continuo sviluppo delle due Istituzioni e contribuire a conferire loro visibilità e prestigio a livello nazionale e internazionale;
f) fornire sostegno, anche materiale, ai progetti di sviluppo e di ricerca dell’Università;
g) promuovere le condizioni per una raccolta continuativa di risorse attraverso le donazioni dei singoli associati;
h) contribuire a conferire visibilità e prestigio a livello nazionale ed internazionale dell’Università, anche attraverso premi e riconoscimenti;
i) organizzare e fornire servizi esclusivi destinati agli associati.

2.4 L’associazione potrà inoltre favorire la realizzazione e la diffusione di oggetti e gadget che riportino il logo dell’Associazione. Essa potrà inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie utili e necessarie per la corretta gestione dell’associazione, nel rispetto delle normative di legge.

 

ART. 3 – AMBITO DI ATTIVITA’

3.1 L’Associazione può svolgere la propria attività sia in Italia sia all’estero.

3.2 L’Associazione può aderire, affiliarsi o consorziarsi a qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti o associazioni – anche di altre Università – per il raggiungimento delle proprie finalità.

 

ART. 4 – DURATA

4.1 L’Associazione è costituita a tempo indeterminato.

 

ART. 5 – SOCI
5.1 I Soci sono distinti in:

a) Ordinari
b) Sostenitori
c) Onorari
d) Docenti
e) Allievi

5.1.a Sono Soci Ordinari tutti gli alumni, ovvero coloro che abbiano conseguito presso l’Università di Pavia un diploma di laurea, una laurea, una laurea specialistica o magistrale, un master, un dottorato di ricerca o una specializzazione e che siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.

5.1.b Sono Soci Sostenitori i soci ordinari che abbiano versato una quota associativa annuale addizionale, nella misura minima definita dal Consiglio Direttivo.

5.1.c Sono Soci Onorari le persone fisiche, anche se non hanno conseguito presso l’Università un titolo come previsto dal precedente art. 5.1.a, che vengono designate dal Consiglio Direttivo, con apposita delibera, su proposta del Presidente; sono altresì Soci Onorari coloro i quali sono stati insigniti di un titolo honoris causa.

5.1.d Sono Soci Docenti tutti i docenti di ruolo e fuori ruolo o i ricercatori a tempo determinato dell’Università che hanno manifestato la volontà di adesione e versino la quota associativa.

5.1.e Sono Soci Allievi tutti coloro che sono iscritti a un dottorato o a una scuola di specializzazione e hanno manifestato la volontà di adesione.

5.2 L’iscrizione all’Associazione è rinnovata automaticamente di anno in anno, con il pagamento della quota associativa annuale, salvo recesso o esclusione dell’associato. Il recesso da parte dell’associato in corso anno può essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo in qualunque momento. La quota non è né rimborsabile né rivalutabile né trasmissibile per causa di morte.

5.3 L’associato che non provveda al pagamento della quota associativa annua entro la data decisa dal Consiglio Direttivo, decade successivamente a tale data dall’esercizio del diritto di voto, se previsto, e non potrà partecipare ad alcuna attività riservata agli associati fino alla regolarizzazione della quota medesima.

 

ART. 6 – ORGANI E STRUTTURA DELL’ASSOCIAZIONE

6.1 Gli organi dell’Associazione sono:

a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Presidente;
c) il Consiglio Direttivo.

6.2 Tutte le cariche sociali sono a titolo onorifico e gratuito.

 

ART. 7 – ASSEMBLEA DEI SOCI

7.1 L’Assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti gli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti gli associati ancorché assenti o dissenzienti. L’Assemblea può essere convocata anche al di fuori della sede associativa, purché nel territorio italiano.

7.2 L’Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione entro il 30 giugno dell’anno successivo del bilancio consuntivo e per la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, salvo giustificato motivo. L’Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza in proprio o per delega, di almeno la metà degli associati aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati aventi diritto al voto, in proprio o per delega. L’Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza dei presenti. L’Assemblea Ordinaria:
a) approva il bilancio annuale consuntivo;
b) elegge, alla scadenza dei rispettivi mandati, i componenti elettivi del Consiglio Direttivo;
c) delibera su ogni proposta e argomento indicati nell’ordine del giorno.

7.3 L’Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno due terzi degli associati aventi diritto al voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati aventi diritto al voto, in proprio o per delega. L’Assemblea Straordinaria delibera a maggioranza dei due terzi dei presenti.
L’Assemblea Straordinaria:
a) delibera in merito alle modifiche dello Statuto e dell’Atto costitutivo;
b) delibera in merito allo scioglimento dell’Associazione e alla nomina del liquidatore.

7.4 Le Assemblee sono convocate dal Presidente mediante comunicazione scritta, anche via posta elettronica e pubblicazione sul sito internet, a tutti gli associati aventi diritto di voto da comunicare almeno un mese prima della data stabilita: l’avviso deve contenere oltre all’ordine del giorno anche l’indicazione della data e del luogo della seconda convocazione. Le Assemblee devono anche essere convocate, se richieste da un numero di associati almeno pari a un decimo del numero degli associati aventi diritto al voto come risultante dalle evidenze dell’Associazione, secondo il disposto dell’art. 5 del presente Statuto, ovvero dal Collegio dei Revisori, previa indicazione dell’ordine del giorno.

7.5 Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti gli associati aventi diritto di voto, in regola con il pagamento della quota associativa per l’anno in corso. Gli associati possono farsi rappresentare a mezzo di delega scritta, anche tramite posta elettronica, e solamente da altri associati in regola con il pagamento della quota associativa per l’anno in corso. Non sono cumulabili più di cinque deleghe.

7.6 L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente; in difetto, l’Assemblea nomina un Presidente all’inizio della seduta che deve essere – ove presente almeno uno di essi – un componente del Consiglio Direttivo. Il Presidente dell’Assemblea, constatata la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervento, nomina un Segretario – anche non associato – con la funzione di redigere il verbale dell’Assemblea e, in caso di votazione con scheda, due o più Scrutatori.

7.7 Ciascun associato, in regola con il versamento della quota associativa annuale, ha diritto in proprio a un voto, oltre ai diritti di voto per delega. Il voto è sempre palese, a eccezione delle votazioni con scheda, secondo quanto stabilito dal Presidente. Il Presidente dell’Assemblea provvede alla convalida dei voti ed alla proclamazione dei risultati.

7.8 L’Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza semplice dei voti dei presenti in proprio o per delega.

7.9 Il Segretario redige il verbale dell’Assemblea che viene firmato dallo stesso, dal Presidente ed eventualmente dagli Scrutatori.

7.10 Il bilancio consuntivo approvato ai sensi dell’art. 7.2 e i verbali di cui all’art. 7.9 saranno pubblicati sul sito dell’Associazione.

 

ART.8 – IL PRESIDENTE

8.1 Il Presidente dell’Associazione, che è anche Presidente del Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, sia in ambito nazionale che internazionale. Al Presidente compete di promuovere e coordinare l’attività dell’Associazione, assicurando il funzionamento in piena collaborazione con gli altri organi dell’Associazione.

8.2 Il Presidente, alumnus o alumna dell’Università, viene nominato dal Magnifico Rettore dell’Università, resta in carica tre anni e non è rieleggibile. Il Presidente nomina un vicepresidente.

8.3 Ogni anno il Presidente presenta all’Assemblea una relazione sull’andamento dell’Associazione, preventivamente approvata dal Consiglio Direttivo.

8.4 In caso di dimissioni, scadenza del mandato o impedimento definitivo del Presidente, il vicepresidente o il componente anziano del Consiglio Direttivo, è tenuto a convocare immediatamente il Consiglio Direttivo e a informare le Autorità accademiche dell’Università, affinché il Magnifico Rettore nomini il nuovo Presidente.

 

ART. 9 – VICEPRESIDENTE

9.1 Il Presidente nomina un vicepresidente fra i componenti del Consiglio Direttivo con la funzione di sostituire il Presidente in caso di sua assenza o impedimento nonché per esercitare quelle mansioni per le quali vi sia delega espressa. In tali casi, il vicepresidente esercita la rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

9.2 Il vicepresidente resta in carica fino alla data di scadenza del mandato triennale del Presidente che lo ha nominato.

 

ART. 10 – CONSIGLIO DIRETTIVO

10.1 Il Consiglio Direttivo, espressione della volontà assembleare, assolve funzioni di indirizzo e di controllo dell’attività dell’Associazione, indica le linee guida del programma annuale e ne controlla la realizzazione.

10.2 Il Consiglio Direttivo è composto da un massimo di 11 componenti, oltre al Presidente che ne è membro di diritto. Alle riunioni può partecipare il Magnifico Rettore dell’Università o un suo rappresentante. Il Presidente è nominato dal Magnifico Rettore dell’Università secondo quanto indicato al precedente art. 8.2, mentre i restanti componenti sono individuati secondo le regole che seguono:
a) sette componenti sono eletti dall’Assemblea fra gli associati che abbiano presentato la propria candidatura. Le candidature dovranno essere presentate entro il 20° (ventesimo) giorno antecedente il giorno previsto per le elezioni mediante deposito delle candidature effettuato in forma scritta, a mezzo di comunicazione a mano o via posta elettronica o via fax oppure a mezzo di posta raccomandata e saranno soggette a verifica formale da parte del Presidente;
b) fino a quattro componenti sono riservati ai coordinatori nominati delle eventuali Antenne di cui al successivo articolo 10.10, eletti dall’Assemblea secondo le medesime procedure previste sub a).

10.3 I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta consecutiva. Il consigliere eletto, che per qualsiasi causa cessasse anticipatamente il suo mandato, è sostituito, per lo scorcio di mandato, dal primo dei non eletti.

10.4 Il Consiglio Direttivo nomina un Segretario generale.

10.5 Il Consiglio Direttivo può nominare un Consiglio dei Probiviri e un Collegio dei Revisori.

10.6 Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo eventuali altri interessati a seconda dell’argomento in discussione.

10.7 Il Consiglio Direttivo in regime di prorogatio può compiere solamente operazioni di ordinaria amministrazione.

10.8 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte l’anno su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno quattro componenti. La convocazione è inviata per iscritto con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo tramite posta elettronica o telefax. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente dell’Associazione o in sua assenza dal vicepresidente o dal componente più anziano. Può essere nominato un Segretario, anche non associato, con la funzione di redigere il verbale della riunione. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno un terzo dei componenti. Il Presidente può consentire l’intervento alla riunione e l’esercizio del diritto di voto mediante mezzi di comunicazione anche a distanza. In particolare, le adunanze del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei suoi consiglieri. In tal caso è necessario che:
a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.
Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

10.9 Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione non riservati all’Assemblea e ne attua gli scopi prefissati dall’art. 2 del presente Statuto. Il Consiglio Direttivo adotta i provvedimenti di ammissione ed esclusione degli associati, ivi compreso l’accertamento della decadenza dalla carica del componente che sia stato assente in maniera ingiustificata a più di metà delle riunioni nel corso dell’anno. Il Consiglio Direttivo stabilisce l’importo delle quote associative e il termine di scadenza del relativo pagamento.

10.10 Il Consiglio Direttivo, al fine di perseguire efficacemente gli scopi associativi, definisce, supporta e promuove le articolazioni organizzative interne all’Associazione, quali le Antenne geografiche ovvero i gruppi di interesse tematico, professionale, culturale ed eventuali altre articolazioni di rilevante interesse, specificandone le modalità di funzionamento, l’autonomia finanziaria e gli eventuali organi, in coerenza con gli obiettivi dell’Associazione.

 

ART. 11 – SEGRETARIO GENERALE

11.1 Il Consiglio Direttivo nomina un Segretario generale, scegliendolo anche tra i non associati, con funzioni di coordinamento delle attività dell’Associazione, determinandone i poteri.

11.2 E’ demandata al Segretario generale la supervisione di tutte le attività necessarie ad attuare orientamenti e direttive del Consiglio Direttivo. In particolare, il Segretario generale ha i seguenti poteri: la cura delle relazioni fra Assemblea dei Soci e Consiglio Direttivo, il coordinamento delle relazioni fra le Antenne e il Consiglio Direttivo, la rappresentanza dell’Associazione ove assenti il Presidente e il vicepresidente. Al Segretario generale possono, altresì, essere demandati poteri di spesa fino al limite stabilito dal Consiglio Direttivo.

11.3 Il Segretario generale è nominato per un periodo di tre anni e può essere confermato per una volta successiva alla prima.

11.4 Il ruolo di Segretario generale è incompatibile con quello di componente del Consiglio Direttivo.

 

ART. 12 – PATRIMONIO

12.1 Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;
b) dai fondi di riserva derivanti da eccedenze di bilancio;
c) da eventuali donazioni, eredità o legati destinati a incremento di patrimonio;
d) da eventuali contributi di enti pubblici destinati a incremento di patrimonio.

12.2 E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

 

ART. 13 – GESTIONE ORDINARIA

13.1 L’esercizio sociale ha durata di dodici mesi e coincide con l’anno di calendario solare.

13.2 Le entrate dell’Associazione sono costituite:
a) dalle quote associative annuali degli associati;
b) da contributi volontari versati dagli associati;
c) dalle quote di partecipazione alle iniziative organizzate dall’Associazione;
d) dai contributi di imprese ed enti interessati a fornire supporto economico all’Associazione;
e) dalle eventuali rendite del patrimonio;
f) da ogni altra entrata non espressamente destinata a patrimonio.

13.3La gestione delle entrate dell’Associazione sarà finalizzata al raggiungimento dello scopo sociale, di concerto con l’Università, secondo il preventivo approvato annualmente dal Consiglio Direttivo.

 

ART. 14 – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

14.1 L’Assemblea Straordinaria può deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio con la maggioranza qualificata di almeno tre quarti dei presenti, in proprio o per delega, su proposta del Consiglio Direttivo, nominando il liquidatore o i liquidatori. L’Assemblea non potrà suddividere il patrimonio tra gli associati ma, sentiti gli eventuali organi di controllo prescritti dalla legge, lo dovrà destinare all’Università, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

ART. 15 – REGIME FISCALE

15.1 L’Associazione non ha fine di lucro, né diretto né indiretto, e si qualifica pertanto come ente non commerciale ai fini dell’imposizione tributaria.

 

ART. 16 – NORMA FINALE E TRANSITORIA

16.1 In prima applicazione, si dispone che eventuali candidati al ruolo di coordinatore di Antenna sono nominati dal Magnifico Rettore dell’Università.